Torino 10/03/2010

STATUTO

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 Statuto                                                                                                                                                                   

Art. 1 – Costituzione

1.        E’ costituita in ROMA, a seguito delle indicazioni emerse dall’Assemblea dei Sindaci del 16.11.1999 presso Palazzo Marini, l’ASSOCIAZIONE dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  dei PICCOLI COMUNI D’ITALIA”

2.        L’ASSOCIAZIONE (così verrà abbreviato il nome in tutto il testo del presente Statuto) potrà aderire ad Associazioni a livello nazionale con analoghe finalità. Ne possono fare parte Associazioni spontanee Regionali o Provinciali regolarmente costituite, al momento dell’approvazione del presente Statuto, o costituende, ovvero che si costituiranno anche in seguito, purché con analoghe finalità.

3.        Aderiscono all’ASSOCIAZIONE i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e le Associazioni Regionali o Provinciali dell’A.N.P.C.I..

4.        L’adesione ad Associazioni Regionali o Provinciali comporta automaticamente l’adesione all’ANPCI nazionale.

5.        L’ASSOCIAZIONE ha sede in Roma

Art. 2 – Finalità   

L’ASSOCIAZIONE nasce a difesa dei Piccoli Comuni e, raccogliendo e facendo propria anche l’eredità culturale, programmatica ed ideologica dell’Associazione delle Civilità Comunali, si prefigge principalmente i seguenti scopi:

 a)       svolgere  azione di promozione e tutela delle autonomie e delle risorse locali nell’ambito delle attuali suddivisioni amministrative;

b)       rappresentare  gli interessi dei Comuni associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, agli Organismi Comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro organismo istituzionale;

c)        promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali e proporre le soluzioni relative avanzando tempestivamente e con determinazione agli organi responsabili richieste e proposte volte allo sviluppo di tutte le realtà comunali più piccole ed al miglioramento della vita amministrativa degli Enti Locali;

d)       partecipare  nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;

e)       svolgere  azione di informazione degli Enti associati attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc. che riguardino i medesimi e l’attività dell’ASSOCIAZIONE.

f)         promuovere  e coordinare  le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;

g)          promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;

h)     effettuare ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.

Art. 3 – Iscrizione – recesso – decadenza e/o esclusione

1.          L’iscrizione all’ANPCI da parte dei Comuni singoli o associati, nonché degli altri Enti ammessi, avviene a seguito di formale deliberazione degli organi competenti dei soggetti associandi, debitamente documentata e comunicata all’Associazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che il Comitato Direttivo Nazionale dell’Associazione disponga diversamente e per giusti motivi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2.          L’adesione è gratuita, salvi i contributi annuali, e si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3.                      La partecipazione all’associazione non è cedibile in alcun modo.

4.          La decadenza e/o esclusione, per giusti e gravi motivi, è dichiarata dal Comitato Direttivo Nazionale, previa diffida con decisione portata formalmente a conoscenza dell’Ente interessato.

5.          I rappresentanti dell’Ente che ha deliberato il recesso decadono dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta negli organi dell’ANPCI.

Art. 4 – Mezzi Finanziari

 1.        I mezzi finanziari per provvedere al raggiungimento delle finalità dell’ASSOCIAZIONE sono costituiti dalle contribuzioni che verranno versate annualmente dai singoli Comuni  associati, dalle Associazioni Regionali e Provinciali, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, da contributi nazionali, regionali o provinciali, da contributi facoltativi e da sopravvenienze attive di qualsiasi genere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi attivi, finanziamenti da parte di Enti, Associazioni, Persone fisiche o giuridiche, lasciti, donazioni, elargizioni o atti di liberalità in genere, contributi di organismi internazionali, ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione, etc..

2.      I Comuni e le Associazioni che cessano di fare parte dell’ASSOCIAZIONE non possono ripetere i contributi versati né  hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ASSOCIAZIONE.

3.    In ogni caso è fatto divieto di distribuzione agli associati di somme a qualunque titolo, anche indirettamente, quali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo diversamente imposto dalla legge. Possono essere fatti salvi unicamente e sempre su libera disposizione del Comitato Direttivo Nazionale, eventuali rimborsi spese documentati, relativamente ad attività svolte dagli Associati nell’interesse dell’Associazione.

Art.5 - Organi dell’ASSOCIAZIONE

1.        Sono organi dell’Associazione con durata del mandato amministrativo:

-          la Conferenza Nazionale dei Sindaci (C.N.d.S.)

-          il Comitato Direttivo Nazionale (C.D.N.)

-          il Presidente

-          l’Ufficio di Presidenza

-          il Tesoriere

2.        E’ Organo di controllo il Revisore dei Conti. 

Art. 6 – Conferenza Nazionale dei Sindaci

1.        Fanno parte della C.N.d.S. i Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri) dei Comuni aderenti alle Associazioni Regionali, o di quelle Provinciali ove non esista la Regionale, ovvero dei Comuni singoli associati, nonché in ogni caso i rappresentanti di tutti i soggetti associati, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del presente statuto.

2.        Fanno  parte di diritto della Conferenza Nazionale dei Sindaci i membri del gruppo costituente dell’ANPCI e gli ex Presidenti.

3.        La C.N.d.S. si riunisce dopo la tornata elettorale ordinaria per la verifica dell’attuazione del programma, per le eventuali modifiche statutarie e per il rinnovo degli Organismi Nazionali dell’ASSOCIAZIONE.

4.        Spetta alla C.N.d.S.:

a-       eleggere nella prima riunione utile dopo la scadenza elettorale ordinaria amministrativa:

         -    il Comitato Direttivo Nazionale;

         -    il Presidente;

         -    il Revisore dei Conti

b-       approvare le linee programmatiche verificandone puntualmente l’attuazione;

c-        dibattere e deliberare sui problemi che interessano le autonomie locali in generale e degli associati in particolare;

d-       deliberare sugli argomenti iscritti all’o.d.g.;

e-       deliberare sulle modifiche statutarie.

5.        Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qual volta il C.D.N. lo deliberi o ne venga fatta richiesta da almeno 1/3  dei Comuni associati.

6.        Le riunioni saranno valide in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei Comuni Associati, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Comuni Associati.

7.        Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti. Per le modifiche allo STATUTO è necessaria l’approvazione da parte dei due terzi dei delegati.

8.                      Tutte le convocazioni dovranno essere previamente comunicate agli associati con un preavviso di almeno sette giorni, anche tramite fax o posta elettronica.

9.                      Tutti gli associati hanno diritto di richiedere, a proprie spese, copia delle delibere del C.N.d.S. e dei documenti ivi allegati.

Art. 7 – Il Comitato Direttivo Nazionale

1.        Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 50 Associati di cui 30 eletti dalla Conferenza Nazionale dei Sindaci e 20 cooptati dal C.D.N..

2.        Nel  Comitato Direttivo Nazionale dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 associato per ogni Regione.

3.        Il C.D.N. è convocato dal Presidente con avviso scritto (anche via fax o posta elettronica) almeno sette giorni prima della riunione.  Esso può essere anche  convocato con richiesta di  minimo 15 membri del C.D.N.,  con obbligo di convocazione entro quindici giorni  dalla data di ricezione della richiesta scritta

4.        Le deliberazioni del C.D.N.  sono valide solo se assunte con la presenza della metà dei componenti in prima convocazione, e con qualsiasi numero in seconda.

5.        Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

6.        Il Comitato Direttivo Nazionale assume decisioni in ordine a:

           a – la predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 dicembre ed il conto    consuntivo dell’esercizio precedente entro il 31 marzo;

           b – la programmazione dell’attività dell’ASSOCIAZIONE secondo gli indirizzi della C.N.d.S.

           c – l’approvazione dei Regolamenti

           d – la partecipazione dell’ASSOCIAZIONE  a Società;

           e – le contribuzioni  a carico delle Associazioni Regionali e Provinciali ovvero dei Comuni singoli associati per il finanziamento dell’Associazione;

7.        i membri del C.D.N. possono essere dichiarati decaduti per la mancata partecipazione al Comitato.

Art. 8 – Presidente dell’Associazione

1.          Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

2.          Presiede la Conferenza Nazionale dei Sindaci, il Comitato Direttivo Nazionale e l’Ufficio di Presidenza

3.          Partecipa ai lavori  delle Associazioni Regionali.

4.          Nomina fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed il Tesoriere con potere di firma. Il Tesoriere potrà indicare l’Istituto di Credito ove far confluire le risorse ed emettere gli ordinativi di pagamento o gli assegni di conto.

5.          Effettua la nomina di rappresentanti dell’ANPCI nelle istituzioni, in Commissioni ed in Enti e Società esterni

6.          In caso di cessazione, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario che convoca entro sei mesi  la Conferenza Nazionale dei Sindaci per l’elezione del nuovo Presidente. 

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

1.          E’ costituito dal Presidente che lo presiede, da uno o più vice presidenti e da un numero di membri scelti dal Presidente  fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale  in numero non superiore a 12.

2.          E’ organo esecutivo per l’attuazione dei programmi dell’Associazione secondo gli indirizzi del C.D.N 

Art. 10 – Revisore dei Conti

1.        Il Revisore dei Conti è nominato dalla C.N.d.S.;

2.        Egli controlla il buon andamento dei conti dell’ASSOCIAZIONE e presenta la sua relazione entro tre mesi dalla fine dell’esercizio cui si riferisce il conto stesso. 

Art. 11 – Gratuità degli incarichi

1.        Il C.D.N., il Presidente, i Vice Presidenti ed il Revisore dei Conti durano in carica il tempo del mandato amministrativo, possono essere riconfermati e, comunque, rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

2.        Le funzioni dei componenti il C.D.N., del Presidente, dei Vice Presidenti e del Revisore dei Conti sono gratuite e non potranno essere svolte da chi riveste analogo incarico in associazioni nazionali di Comuni con le stesse finalità. 

Art. 12 – Durata e scioglimento dell’Associazione

L’associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento della stessa può avere luogo per deliberazione della C.N.d.S..

In caso di scioglimento, il C.N.d.S. nomina uno o più liquidatori con pieni poteri a ciò finalizzati. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione del C.N.d.S. ed ad opera dei liquidatori, a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe o comunque di pubblica utilità.

Art. 13 – Norme di rinvio

1.        Per quanto non espressamente citato nel presente STATUTO si rinvia agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile riguardanti le Associazioni Riconosciute.