Comunicazioni della Presidenza

Incentivi tecnici: siamo al paradosso!

23 ottobre 2017
La Corte dei Conti a sezioni riunite (Deliberazione n. 7/2017) sostiene che gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, sono da includere nel limite al trattamento accessorio da erogare ai dipendenti. Il principio di diritto, molto opinabile, enunciato dalla Corte dei Conti , sta creando, ancora una volta, come già avvenuto per i diritti di rogito da assegnare ai segretari e la definizione di spesa di personale, non pochi problemi per i Comuni. Infatti nella gestione dei fondi del salario accessorio, tale dubbia interpretazione genera una lotta intestina tra i dipendenti che parteciperanno alle attività tecniche, rispetto al resto dei lavoratori. Sostiene il Professor Oliveri: “La questione è paradossale. La Sezione Autonomie ribadisce contro ogni evidenza che risorse del tutto variabili e volatili, come quelle per l'incentivazione dei tecnici, provenienti dai quadri economici dei lavori e, quindi, dal bilancio, invece di incrementare i fondi (anche perchè destinate a ben precise fasce di lavoratori e non estensibili a tutti) ne sono comprese, rendendo, così, impossibile determinare con precisione l'ammontare dei fondi stessi, visto che occorre rispettare il tetto del 2016”.
La decisione, come sostenuto da anni dalla nostra associazione, ANPCI; dimostra l'urgente necessità di sottrarre alla magistratura contabile una funzione che troppe volte finisce per creare impedimenti operativi oggettivi e contrasti insanabili con la magistratura civile e amministrativa.
Sul piano della funzionalità al sistema i pareri della Corte dei Conti, disinvoltamente ampliano il raggio della lettura, o lo restringono, in base a percorsi per nulla lineari. Sì è, ormai, condividendo appieno ciò che sostiene Oliveri nella: “PARERISTICA” delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Certo, le norme da interpretare si fanno ogni giorno più complesse ed involute, ma il ruolo di chi è chiamato alla funzione esegetica ha esondato, soprattutto perchè non appaiono più chiare ed evidenti le finalità. Si dovrebbe trattare di leggere le norme in base a stretto diritto ed a fini chiari e predeterminati, dunque prevedibili. Se il legislatore è caotico, la ridda di pareri resi in modo incoerente è ormai eccessiva. Sarebbe opportuno che i controlli tornassero ad essere resi non dal potere giudiziario, ma da autorità amministrative di controllo, anche per poter consentire di ricorrere in via amministrativa sugli esiti dei controlli stessi.”
Chiediamo, pertanto, che venga soppresso urgentemente, il comma 8 dell’art. 7 della Legge 05/06/2003 n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3, che consente alla Corte dei Conti di esprimere pareri. Pareri che sempre più invece di interpretare le leggi le stravolgono sostituendosi di fatto al potere legislativo.

Roma, 23.10.2017


Franca Biglio Presidente
Vito Mario Burgio Consulente

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