Comunicazioni della Presidenza

Le Poste SpA perdono ancora. Un altro Comune ottiene soddisfazione. L'Ufficio Postale resterà aperto.

Che aspetta il Governo a precisare, in favore dei cittadini, che il contratto di servizio stipulato va rispettato.

11 novembre 2015


N. 00394/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00852/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2015, proposto da:

Comune di Montefiore Conca, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Maltoni, con domicilio eletto presso Andrea Maltoni in Bologna, Via Santo Stefano 3 II Piano;

contro
Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Ambroz, Angelo Clarizia, Carlo Mirabile, Marco Filippetto, con domicilio eletto presso la Direzione Affari Legali Poste Italiane in Bologna, Via Zanardi N.28;
Poste Italiane S.p.A. Mercato Privati-Area Territoriale Centro-Nord, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. 2200 del 2 luglio 2015, con la quale è stato comunicato al Comune di Montefiore Conca la riduzione dell'orario dell'Ufficio postale di Montefiore Conca, sito in Via Europa, nonchè della presunta nota del 29 gennaio 2015, che preannunciava la riduzione dell'orario del predetto ufficio postale;
- in parte qua del Piano annuale di interventi di razionalizzazione della rete postale di Poste Italiane, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori Annamaria De Michele, Andrea Ambroz, Uliana Casali;

Considerato che, per presentarsi assistita da fumus boni iuris la censura fondata sul difetto/inadeguatezza della motivazione, particolarmente in ordine alla ricognizione del presupposto del disequilibrio economico ed al rispetto dei parametri di cui al Piano di razionalizzazione, e per determinare l’atto impugnato un pregiudizio grave e irreparabile in ragione delle conseguenti restrizioni agli utenti, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, con rinvio al giudizio di merito dell’approfondimento delle altre questioni dedotte;
Ritenuto che le spese della presente fase processuale possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, con conseguente sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Compensa le spese della presente fase processuale.
Fissa, per la pronuncia di merito, l’udienza pubblica del 4 maggio 2016.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF, Estensore
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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